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Interventi straordinari e di emergenza

[collapse collapsed title=Contenuti]

  • Provvedimenti straordinari adottati in caso di calamità naturali o di altre emergenze
  • Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari
  • Costo previsto degli interventi
  • Costo effettivo sostenuto dall'amministrazione
  • Forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari

Tali disposizioni non dovrebbero riguardare gli enti locali

[/collapse] [collapse collapsed title=Dlgs 33/2013 - Articolo 42]

Articolo 42 - Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente
1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:
a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione; d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.

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